(Pubblicata nel suppl. n. 3 del Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 18 marzo 1997)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. All'articolo 5 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n.  28,
come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge  provinciale  5
settembre 1988, n. 32, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1. Il difensore civico invia annualmente al Consiglio provinciale
una   relazione  sull'attivita'  svolta  con  eventuali  proposte  di
innovazioni normative o amministrative."
  2. Dopo il comma 2  dell'articolo  5  della  legge  provinciale  20
dicembre 1982, n. 28 sono aggiunti i seguenti:
  "2-bis. Il difensore civico puo' essere ascoltato, a sua richiesta,
dalle  commissioni  consiliari,  in  ordine  a  problemi  particolari
inerenti alle proprie attivita'.
  2-ter. La commissione consiliare puo' convocare il difensore civico
per avere chiarimenti sull'attivita' svolta.
  2-quater. I consiglieri provinciali possono chiedere  al  difensore
civico  notizie  ed  informazioni  connesse  allo  svolgimento  della
relativa funzione.
  2-quinquies. Puo' altresi' prospettare alle singole amministrazioni
situazioni  di  incertezza  giuridica   e   di   carenza   normativa,
sollecitandone gli opportuni provvedimenti."