(Pubblicata nel suppl. n. 3 del Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 18 marzo 1997) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 5 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 32, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il difensore civico invia annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull'attivita' svolta con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative." 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Il difensore civico puo' essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni consiliari, in ordine a problemi particolari inerenti alle proprie attivita'. 2-ter. La commissione consiliare puo' convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attivita' svolta. 2-quater. I consiglieri provinciali possono chiedere al difensore civico notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione. 2-quinquies. Puo' altresi' prospettare alle singole amministrazioni situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitandone gli opportuni provvedimenti."